Fornitura d’acqua sospesa al condomino in ritardo con i pagamenti

Sospensione AcquaLa sospensione dell’erogazione dell’acqua a un condomino moroso da parte dell’amministratore condominiale, è legittima qualora ne sussistano i presupposti, cioè quando la morosità del condomino ha una durata superiore a sei mesi e dove il servizio sia passibile di uso separato, in relazione all’articolo 63, comma 3, disp. att. del codice civile. Tuttavia, per contestare tale legittimità amministrativa ci si riferisce spesso all’articolo 32 Cost. per il quale i servizi essenziali di riscaldamento e acqua devono essere in ogni caso garantiti, prevalendo ad un diritto di credito. Secondo una sentenza attuata dal Tribunale di Bologna in data 3 Aprile 2018, sulla base di tali principi, non si può operare il distacco del servizio quando il condomino versi in condizioni di precarietà socio – economiche documentata, avendo egli il diritto ad una erogazione minima in ogni caso.

Tuttavia, bisogna osservare che legittimare un prolungamento del comportamento inadempiente, determina delle conseguenze anche e soprattutto a carico del condominio che dovrà continuare a sostenere i costi dell’unità immobiliare morosa, magari in virtù di un’obbligazione a fini solidaristici. Il diritto alla tutela della salute è certamente un diritto inoppugnabile dell’individuo, ma ha comunque una conseguenza paradossale ovvero ledere il diritto di chi invece adempie diligentemente alle proprie obbligazioni, il quale potrebbe dover subire a sua volta il distacco della fornitura da parte dell’ente erogatore.

Bisogna tuttavia osservare che, sul fronte giuspubblicistico, la tutela dell’utente moroso che versi in condizioni di documentata difficoltà economica, è valida solo riguardo al servizio idrico, e non per altri servizi parimenti essenziali come gas, energia elettrica ecc.

Dunque la decisione di interrompere la somministrazione di acqua all’utente moroso deve sempre tener conto dei fattori alimentari, igienico – sanitari  di tutela della salute del condomino (garantendo in termini di legge, anche in caso di morosità, almeno 50 litri di acqua al giorno per abitante), ma altresì della necessità di copertura dei costi di servizio a garanzia dell’equilibrio economico finanziario della gestione condominiale.