Condòmini morosi da indicare, altrimenti scatta la penale

Morosi da indicareL’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellano i dati dei condòmini morosi, pena l’applicazione di una “penale” per ogni giorno o mese di ritardo. Possiamo così sintetizzare il principio espresso dal Tribunale di Roma con ordinanza del 1 febbraio 2017 (Giudice relatore Bertuzzi) ; il quale ha in sé dell’innovativo nel combinare la portata dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile con l’istituto dell’astreinte” (in francese: costrizione) di cui al novellato articolo 614 bis Codice di procedura civile.

Quest’ultimo modello processuale – introdotto nel nostro ordinamento processuale con la riforma del 2009 e ulteriormente affinato con quella del 2015 – consiste nell’applicare una somma da pagare al debitore inadempiente qualora questo si rifiuti di ottemperare anche all’ordine del giudice, e, in quanto tale, è parso applicabile anche alla fattispecie in cui l’amministratore ometta di trasmettere ai creditori i dati dei condòmini morosi.

Il caso trattato è uno dei tanti che si verificano nella pratica quotidiana: un amministratore di condominio, senza un’apparente fondata ragione, omette di trasmettere al creditore della compagine i dati dei condòmini morosi, impedendo lo svolgimento dell’azione esecutiva.

Il creditore così “insoddisfatto” ha nuovamente citato in giudizio il condominio per chiedere l’adozione di un provvedimento di condanna all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile. Non solo. Lo stesso ha domandato l’adozione di una misura coercitiva di cui all’articolo 614 bis Codice di procedura civile, tesa a garantire l’adempimento dell’obbligo di facere.

Il giudice capitolino ha, innanzitutto, accolto la domanda principale (avente ad oggetto la condanna alla consegna dei dati dei condòmini morosi), e, in via accessoria, ha disposto l’applicazione di una penale, pari a 2mila euro, per ogni mese di ritardo dalla notifica del provvedimento giudiziale, nel caso in cui il condominio, e, per esso, il relativo amministratore, ometta di dare seguito anche al provvedimento giudiziario in questione.

Il silenzio mantenuto dall’amministratore è stato ritenuto come comportamento “ostracistico”, volto a rendere difficoltosa la possibilità per il creditore di agire in esecuzione a tutela di un proprio legittimo credito, e, pertanto, meritevole di essere sanzionato con l’applicazione di una misura coercitiva. La somma ingiunta con l’astreinte” (2mila euro per ogni mese di ritardo dalla notifica del provvedimento) è stata valutata come congrua e coerente non in base al danno in sé subito dal creditore procedente, bensì in ragione della capacità patrimoniale del Condominio inadempiente e in funzione di altri parametri sussidiari, quali: il grado di colpa e la natura dell’obbligazione stessa. L’astreinte”, giova rammentare, non è una forma riparatoria, che ricadrebbe oltretutto nel campo del risarcimento, ma uno strumento di coercizione indiretta applicabile affinché la prestazione principale invocata giudizialmente sia effettivamente posta in essere.

di Rosario Dolce – Quotidiano del Condominio il Sole 24 Ore