Caduta sulle scale, per chiedere i danni al condominio la «causalità» va provata

RISCHIO CADUTA SCALEdi Giulio Benedetti “Condominio 24”

Il condominio non risponde dei danni per la caduta del condomino sull’immondizia lasciata sulle scale. La cronaca giudiziaria assiste a un aumento delle azioni di risarcimento dei danni per caduta all’interno delle aree condominiale intentate al condominio, tuttavia le stesse non sono sempre fondate. La Cassazione (sentenza 25856/2017) ha voluto elaborare dei punti fermi per porre freno alle domande infondate. E ha anzitutto richiamato una serie di principi di diritto:

• è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza (ordinanza 11526/2017);

• allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (sentenze 12895/2016 e 23584/2013), il cui apprezzamento di fatto riservata al giudice di merito (ordinanza 1001472017 e sentenza 6753/2004). Nel caso trattato dalla sentenza 25856/2017 la Cassazione ha condiviso il giudizio di merito per cui la ricorrente era caduta scivolando sui residui di un sacchetto di immondizia che era stato lasciato aperto sule scale condominiali. Tale situazione era un evento eccezionale ed estraneo alla sfera di custodia dell’amministratore, imprevedibile e non evitabile e tale da configurare il caso fortuito. Tale unica causa di danno era sufficiente ad integrare la prova liberatoria del caso fortuito richiesta dall’articolo 2051 del Codice civile. La Corte affermava inoltre che l’accertamento della esclusione del nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo esclude anche la possibilità di affermare una responsabilità per colpa dell’amministratore ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile. Inoltre la Corte ha respinto la tesi della responsabilità solidale dei condomini, escludendo che l’evento lesivo sia derivato causalmente da beni comuni nella custodia dell’amministratore. E ha affermato che l’eventuale responsabilità per colpa di un singolo condomino (non individuata) non sarebbe in alcun modo idonea a determinare la responsabilità del condominio o degli altri condomini.