Il “datore di lavoro” in condominio
Il condominio è equiparabile a un’azienda qualora al suo interno vi sia personale che svolga attività lavorativa. L’amministratore è quindi datore di lavoro nei confronti delle figure assunte per svolgere attività di portierato, pulizia, giardinaggio. Dal punto di vista civile, la titolarità del rapporto di lavoro subordinato con il portiere o con gli altri addetti ai servizi condominiali fa capo ai condomini. Ne consegue che su gli stessi graverà la responsabilità per un eventuale danno arrecato al lavoratore o a terzi in violazione del D.L.gs. nr. 81/2008. Tuttavia dal momento che l’amministratore rappresenta i condòmini, questi potranno agire in rivalsa nei confronti dell’amministratore, qualora non abbia osservato quanto previsto dal Testo Unico in materia di sicurezza. Mentre dal punto di vista penale, gli eventuali inadempimenti, in virtù del principio della responsabilità personale, devono imputarsi al datore di lavoro, e cioè all’amministratore di condominio, quale soggetto che organizza e gestisce le prestazioni dei lavoratori. Inoltre, secondo la giurisprudenza, il datore di lavoro e quindi l’amministratore di condominio, deve tutelare anche le persone estranee all’impresa, in quanto assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi a operare nell’area della loro operatività.