Transazioni concernenti le spese di compensi professionali: si delibera con la maggioranza qualificata

Foto Assemblea 2Con ordinanza della Cassazione civile, Sezione VI-II, numero 7201 del 13/04/2016 si è riaffermato il principio già statuito in precedenza dalla stessa Corte di Cassazione Sez. 2, con Sentenza n. 821 del 16/01/2014, in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell’art. 1135 cod. civ., l’assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d’interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, cod. civ. (applicabile al condominio in virtù del rinvio operato dall’art. 1139 cod. civ), solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni. Rigettando pertanto il ricorso e condannando il condòmino ricorrente che aveva dedotto nella fattispecie che la delibera impugnata attuava il vizio dell’eccesso di potere, essendo intervenuta su materia non contemplata dagli artt. 1130 e 1135 cod. civ., non essendo stata presa all’unanimità e avendo pregiudicato i diritti dell’attore quale interventore nel giudizio pendente.