Le Tabelle Millesimali

Per prassi sembrerebbe potersi dire che senza le tabelle millesimali l’edificio non può essere amministrato. Tuttavia, la giurisprudenza, però ha dato una diversa valutazione di tale specifico aspetto. Infatti, comunemente si afferma che la loro redazione non si pone in termini di assoluta necessità in quanto rappresentano, pur sempre e soltanto una fotografia della situazione di fatto (cioè della consistenza e delle caratteristiche dell’edificio, inteso come complesso delle unità immobiliari esclusive). Tale situazione, invero, esiste nel concreto prima a prescindere dalla redazione delle tabelle, che si limitano a rappresentarla graficamente e non crearla ex novo.

In ogni caso l’obbligo di istituire un sistema per suddivedere le spese necessarie alla manutenzione, all’uso, alle modifiche, all’adeguamento a norme di legge ed altre simili azioni riguardanti le parti condominiali. è sancito dall’art. 1123 c.c., Mentre la specifica funzione svolta dallo strumento delle tabelle millesimali è sancito dal disposto art. 68 disp. att. c.c.  e consiste nel consentire:

  • la ripartizione degli oneri di gestione (artt. 1123, 1124 e 1126 c.c.);
  • il funzionamento dell’assemblea (art. 1136 c.c.)

Le tabelle millesimali rappresentano il fulcro della vita condominiale. Il mezzo con il quale si collega tutta la gestione del condominio e ne consente sia le decisioni da parte dell’assemblea condominiale nel suo pieno potere deliberativo, sia la provvista delle risorse necessarie in funzione della ripartizione dei costi approvati e conseguente riscossione delle quote da parte dell’amministratore.